Ed eccoci alla terza e ultima parte relativa ai poteri. Dopo aver parlato qui del potere legislativo, e qui del potere esecutivo, in questo articolo parleremo del potere giudiziario. Pronti? Via!

Cos’è e a chi spetta il potere giudiziario

Il potere giudiziario consiste nel potere di punire chi non rispetta le leggi e viene esercitato dalla Magistratura, che lo amministra in nome del popolo (art. 101 Cost.).

Indipendenza della Magistratura e tipologie di giurisdizione

La Magistratura, poiché deve punire chi non rispetta le leggi, deve essere indipendente ed autonoma (art. 104 Cost.) e per questa ragione non viene eletta né dai cittadini né dal Parlamento né, tantomeno, dal Governo.

Per quanto riguarda le tipologie di giurisdizione, ne esistono due: ordinaria e speciale.

La giurisdizione ordinaria, o magistratura ordinaria, è quella che viene esercitata da magistrati ordinari e si divide, a seconda della materia, in:

  • giurisdizione civile: si occupa dei rapporti regolati dal diritto privato, dove il magistrato deve individuare quale delle parti in causa ha ragione e deve provvedere al soddisfacimento delle sue richieste;
  • giurisdizione penale: si occupa dei comportamenti che sfociano in reati, dove il magistrato deve accertare se l’imputato ha tenuto o meno un determinato comportamento e deve eventualmente somministrare una pena.

La giurisdizione speciale, o magistratura speciale, invece si divide in:

  • giurisdizione amministrativa: si occupa delle controversie tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione e se ne occupano il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) in primo grado e il Consiglio di Stato in secondo grado (artt. 100 c. 1 e 103 c. 1 Cost.);
  • giurisdizione contabile: si occupa di dirimere le controversie relative alla contabilità pubblica e degli enti finanziati dallo Stato. La Corte dei Conti è l’organo adibito a questa funzione (artt. 100 c. 2 e 103 c. 2 Cost.);
  • giurisdizione tributaria: si occupa di risolvere i contenziosi tributari
  • giurisdizione militare: si occupa, in tempo di pace, delle controversie che riguardano le Forze Armate mentre, in tempo di guerra esercita la giurisdizione stabilita dalla legge (art. 103 c. 3 Cost.).

La giurisdizione ordinaria

Soffermiamoci ora su alcuni elementi della giurisdizione ordinaria, che è quella che riguarda maggiormente i cittadini.

Le scelte relative alle assunzioni, alle nomine, alle promozioni, ai trasferimenti, alle valutazioni di professionalità e ai procedimenti disciplinari vengono prese e gestite dall’organo di autogoverno della Magistratura, ovvero dal Consiglio Superiore della Magistratura (art. 105 Cost.), chiamato in alcuni casi con la sua sigla CSM.

La Costituzione, all’articolo 104, sancisce che il Consiglio Superiore della Magistratura sia presieduto dal Presidente della Repubblica e che ne facciano parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione. Altri componenti sono eletti:

  • 2/3 dai magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie (vengono definiti “membri togati”);
  • 1/3 dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio (questi vengono definiti “membri laici”).

Il numero totale dei membri non è disciplinato dalla Costituzione ma dalla legge che, attualmente, ne prevede 27. Escludendo quindi chi ne fa parte di diritto, i membri che vengono eletti sono 24.

Questi 24 membri eletti rimangono in carica per 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Il vicepresidente viene eletto dal Consiglio tra i componenti designati dal Parlamento.

Un’altra cosa molto importante da ricordare è che ogni giudice è soggetto alla legge ed esercita in autonomia il potere giudiziario (artt. 191 e 107 Cost.).

Per quanto riguarda i gradi di giustizia, la magistratura ordinaria vede:

  • il primo grado, a seconda dell’entità del reato può essere il giudice di pace, il tribunale o la corte d’assise;
  • il secondo grado, a seconda dell’entità del reato può essere il tribunale, la corte d’appello, la corte d’assise d’appello o il tribunale della libertà.

Esiste anche un terzo grado di giudizio, ovvero la Corte di Cassazione. Questa, a differenza dei primi due gradi, non andrà ad esprimere un giudizio sull’imputato bensì andrà a verificare che le decisioni prese dai giudici ordinari e le procedure attuate siano conformi alla legge. Per questa ragione il giudice viene anche definito giudice di legittimità.

A seconda della funzione invece, si può trovare la magistratura:

  • giudicante, ovvero che assume la decisione finale (quindi che giudica);
  • requirente, ovvero che riveste il ruolo di Pubblico Ministero (detto PM).

Magistratura e Ministro della Giustizia

Come visto la Magistratura è indipendente e ad essa spetta il compito di giudicare e punire chi non rispetta le leggi. Si potrebbe pensare quindi che il Ministro della Giustizia possa essere inutile, visto che non può interferire con il potere della Magistratura. Non è così poiché il Ministro della Giustizia ha dei compiti e dei poteri:

  • ha il compito di gestire l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (art. 110 Cost.);
  • ha il potere di sorveglianza e di ispezione degli uffici giudiziari;
  • può promuovere un’azione disciplinare nei confronti di un magistrato ma unicamente attraverso una richiesta di indagini al Procuratore generale della Corte di Cassazione;
  • partecipa al procedimento di conferimento della direzione di uffici, avanzando la proposta di concerto con un’apposita commissione del CSM e sulla quale decide lo stesso CSM.

Alberto Maculotti

 

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