Tante persone spesso confondono il Presidente della Repubblica con il Presidente del Consiglio. Eppure sono due figure diverse e con poteri ben distinti. Vediamoli insieme!

Il Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica, come definito dall’articolo 87 della Costituzione, è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Per questa ragione il Presidente della Repubblica è la prima carica dello Stato. Il luogo di residenza è il Palazzo del Quirinale

Secondo quanto stabilito dalla Costituzione (art. 84), qualunque cittadino che abbia compiuto 50 anni di età e che gode dei diritti civili e politici può essere eletto Presidente della Repubblica. L’elezione non è diretta da parte dei cittadini bensì sono i loro rappresentanti, i Parlamentari, insieme a tre delegati per ogni Regione (eletti dal Consiglio Regionale – la Valle d’Aosta ha un solo delegato) ad eleggerlo (art. 83 Cost.). Per essere eletto, un candidato deve ottenere la maggioranza di due terzi dell’assemblea ma, dopo il terzo scrutinio, è sufficiente la maggioranza assoluta (nuovamente art. 83 Cost.).

Il mandato del Presidente della Repubblica, è di sette anni e può essere rieletto (anche se è successo una sola volta). Quando non può adempiere alle sue funzioni, queste sono esercitate dal Presidente del Senato, che per questa ragione è definita la seconda carica dello Stato.

Le sue funzioni e i suoi poteri sono espressamente disciplinati dalla Costituzione. Vediamone le principali caratteristiche:

  • Può inviare messaggi alle Camere.
  • Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
  • Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
  • Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
  • Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
  • Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato – come il Presidente del Consiglio.
  • Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
  • Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
  • Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
  • Può concedere grazia e commutare le pene.
  • Conferisce le onorificenze della Repubblica.
  • Può sciogliere le Camere o anche una sola di esse ma non può esercitare questa funzione negli ultimi sei mesi del suo mandato, definito semestre bianco, salvo che questi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

È importante sapere che nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono le responsabilità e gli atti che hanno valore legislativo, e quelli indicati dalla legge, sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Infine, un elemento molto importante è che Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione (art. 90 Cost.).

Gli articoli della Costituzione inerenti il Capo dello Stato vanno dal n. 83 al n. 91.

Il Presidente del Consiglio

Il Presidente del Consiglio, viene nominato (art. 92 Cost.) dal Presidente della Repubblica ed è a capo del Governo (anche definito Esecutivo). La sua funzione è quella di dirigere la politica generale del Governo di cui ne è responsabile. Inoltre mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri (art. 95 Cost.). Il Presidente del Consiglio risiede a Palazzo Chigi, che è anche la sede del Governo.

La durata del suo mandato coincide con la durata della legislatura, ovvero cinque anni (se nominato nel corso della legislatura l’incarico sarà più breve) e non c’è un limite al numero di nomine. Non è prevista un’età minima se non la maggiore età e nel caso di impossibilità alle sue funzioni, queste vengono esercitate dal Vice presidente del Consiglio. Nel caso siano presenti più di un Vice presidente, spetterà a quello più anziano fare da supplente (nel caso in cui non vi siano Vice presidenti, sarà invece il ministro più anziano).

Il Presidente del Consiglio ha anche la funzione di mantenere i rapporti del Governo con le istituzioni europee ed extra europee. Inoltre, anche se questo non può essere considerata una cosa positiva, dedica parte del suo tempo a fare da mediatore tra i partiti della maggioranza che lo sostengono.

Da un punto di vista di importanza, è la quarta carica dello Stato, dopo il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei Deputati.

Seppur in modo improprio, il Presidente del Consiglio viene chiamato anche Premier.

Gli articoli della Costituzione che lo riguardano vanno dal 92 al 96.

Alberto Maculotti

 

La Scuola di Formazione Politica, in una delle lezioni del primo anno, tratta le principali istituzioni della nostra Repubblica. Se sei interessato ad approfondire il tema, puoi visitare il sito internet della scuola oppure puoi scrivere un’e-mail a segreteria@scuoladiformazionepolitica.it.