Nelle prime due parti della serie “Come funziona il comune” abbiamo avuto modo di approfondire il lavoro del consiglio comunale ed il lavoro del sindaco. In questa terza, ed ultima, parte andremo invece a scoprire il lavoro della giunta comunale.

Premessa – la giunta comunale

La giunta comunale è uno degli organi collegiali di governo del comune, composta dal sindaco e dagli assessori. La nomina dei componenti della giunta è effettuata dal sindaco ed è comunicata al consiglio comunale nella sua prima seduta.

Nei comuni superiori a 15.000 abitanti gli assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti ciò può essere fatto solo se previsto dallo statuto.

Come si compone la giunta

La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori stabilito dagli statuti che non deve essere superiore ad 1/3 dei consiglieri comunali e comunque non superiore a 16 unità. Gli statuti possono determinare il numero degli assessori, sia fissarne solo numero massimo.

Fino all’adozione delle norme statutarie, le giunte comunali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

  • Non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
  • Non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti;
  • Non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti;
  • Non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti;
  • Non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 abitanti;
  • Non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 abitanti.

Il sindaco nel nominare i componenti della giunta, nomina un vice-sindaco, il quale lo sostituisce in caso di assenza, impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione.

Le competenze della giunta comunale

La giunta ha competenze determinate:

  • collabora con il sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali;
  • compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento;
  • collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio;
  • riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;
  • adotta dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo deve essere corredata dal parere del responsabile del servizio interessato e, in determinati casi, anche del parere del responsabile di ragioneria.

Incompatibilità, decadenza, rimozione e sospensione

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la carica di consigliere è incompatibile con quella di assessore.

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.

Con decreto del Ministro dell’Interno il sindaco, i componenti dei consigli e delle giunte possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico. In attesa del decreto, il Prefetto può sospendere gli amministratori qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.

Elia Delmiglio
(Sindaco di Casalpusterlengo (LO))

 

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