Come abbiamo già accennato in questo articolo relativo al potere legislativo, la possibilità di fare le leggi spetta al Parlamento, fatte salve alcune eccezioni. Dopo aver letto quell’articolo ti è venuta la curiosità relativa al come si fanno le leggi? O magari questa curiosità ce l’hai da tempo? Beh, adesso vedremo i procedimenti!

Chi ha il potere di iniziativa legislativa

L’iniziativa di legge, tramite la presentazione del progetto di legge (che include una relazione illustrativa), spetta ai singoli parlamentari, al Governo, agli elettori (50.000 cittadini), al CNEL e a ciascun Consiglio regionale. Quando il progetto di legge è presentato dal Governo viene definito disegno di legge mentre negli altri casi si definisce proposta di legge.

Il procedimento con cui si fanno le leggi si chiama iter legislativo.

Procedimento ordinario

Il Presidente della camera dove viene iniziato l’iter legislativo, quindi Camera dei Deputati o Senato, assegnerà il progetto di legge alla Commissione pertinente, della stessa camera, competente per la tematica del progetto.

La Commissione, che in questo caso opera in sede referente, svolge un’istruttoria e prepara il testo da sottoporre alla sua camera di pertinenza. Questo testo però può essere soggetto a proposte di modifiche, detti emendamenti. Una volta pronto, il testo verrà presentato alla camera di appartenenza accompagnato anche da una relazione (per questo si dice che la Commissione è in sede referente) che verrà esposta alla camera stessa da un relatore della Commissione. Anche la minoranza della Commissione può decidere di presentare una sua relazione.

La cosiddetta discussione, inizia quindi con l’esposizione della relazione (o delle relazioni se vi è anche quella di minoranza), con l’intervento del rappresentante del Governo in Aula e con gli interventi sulle linee generali da parte dei parlamentari, i quali esprimeranno anche la posizione del loro gruppo parlamentare. Successivamente, l’iter prevede l’esame dei singoli articoli e della votazione degli emendamenti presentati al testo della Commissione. Infine, dopo eventuali ordini del giorno (clicca qui) e dopo le dichiarazioni di voto finali, la camera procederà alla votazione del progetto nel suo complesso.

Se il progetto di legge viene votato favorevolmente, questo passerà all’altra camera la quale dovrà votarlo senza modifiche per far si che venga approvato. Se viene apportata qualche modifica, il testo tornerà nella camera da cui è iniziato l’iter per essere nuovamente sottoposto a votazione. Questo si rende necessario perché siamo in bicameralismo perfetto, e le leggi devono essere approvate da entrambe le camere con lo stesso testo.

Procedimento abbreviato

In alcuni casi è possibile approvare una legge con un procedimento abbreviato. In realtà i procedimenti abbreviati sono di due:

  • Commissione in sede legislativa
  • Commissione in sede redigente

Nel primo caso, ovvero con la Commissione in sede legislativa, il progetto di legge viene attribuito alla Commissione (inerente al tema della legge) e la stessa avrà il potere di approvarlo in via definitiva. Tuttavia, se il Governo o un decimo dei parlamentari inerenti al ramo del Parlamento dove si trova il progetto di legge ne fanno richiesta, il progetto verrà rimesso all’aula.

Nel secondo caso, cioè con la Commissione in sede redigente, il ramo del Parlamento dove si trova il progetto di legge da l’incarico di redigere il testo della legge alla specifica Commissione (relativa alla tematica del progetto). Una volta pronto il testo, la camera del Parlamento dove si trova, potrà votare i singoli articoli e procedere con il voto finale. Tuttavia non potrà modificare il testo approvato dalla Commissione.

Anche con il procedimento abbreviato il testo deve essere votato favorevolmente nella stessa identica forma dall’altra camera.

Promulgazione

Una volta che la legge è stata approvata da entrambe le Camere con lo stesso testo, il Presidente della Repubblica dovrà procedere alla promulgazione entro un mese dall’approvazione delle Camere.

Il Capo dello Stato può però decidere di non promulgare la legge e di rinviarla alle Camere con un messaggio motivato (art. 74 Cost.). Questa possibilità può essere esercitata una sola volta. Infatti, se le Camere approvano nuovamente il testo, senza apportare quindi alcuna modifica, il Capo dello Stato non potrà opporsi alla promulgazione.

Entrata in vigore

Una volta promulgata, la legge viene pubblicata (art. 73 Cost.) nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione, salvo che la legge stessa specifichi un termine diverso. Il periodo tra la pubblicazione e l’entrata in vigore viene definito vacatio legis.

Alberto Maculotti

 

Se la politica è una tua passione o se vuoi approfondire tematiche inerenti la stessa, potresti essere interessata/o al percorso di studio della Scuola di Formazione Politica. Visita il sito o scrivi a segreteria@scuoladiformazionepolitica.it.