“L’Europa ci dice di fare”, “No.. questo non possiamo farlo perché ci sono le regole europee”. Queste sono solo alcune delle frasi che ci capita di sentire. Ma qual è il confine tra la giurisdizione italiana e quella europea? Scopriamolo insieme.

Giurisdizione europea (e quella nazionale)

I Trattati costitutivi delle istituzioni europee ed in particolare il Trattato di Lisbona hanno dato piena personalità giuridica all’Unione europea (UE), che è in sé una fonte di diritto.

Il diritto dell’UE ha un effetto diretto o indiretto sulle disposizioni legislative dei suoi Stati membri ed entra a far parte del sistema giuridico di ciascuno di essi.

Nell’analisi riguardante la ripartizione delle competenze, è necessario far rifermento all’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea (TUE), secondo cui l’UE gode soltanto delle competenze che le sono state conferite dai trattati (il cosiddetto principio di attribuzione).

Le competenze

Nell’analisi della ripartizione delle competenze fra l’Unione ed i Paesi membri è opportuno distinguere fra tre categorie:

1. Competenze esclusive (elencate all’art. 3 del TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione europea):

  • Unione doganale;
  • definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
  • politica monetaria per i paesi dell’area euro;
  • conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;
  • politica commerciale comune;
  • conclusione di accordi internazionali, a determinate condizioni.

Essendo competenze esclusive dell’UE i Paesi membri possono legiferare solamente laddove autorizzati dall’Unione a rendere esecutivi tali atti.

2. Competenze concorrenti (art. 4 del TFUE): l’Unione e i paesi dell’UE possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. La competenza concorrente fra l’Unione e i paesi dell’UE si applica nei seguenti settori:

  • mercato interno;
  • politiche social, ma solo per gli aspetti definiti specificamente nel trattato;
  • coesione economica, sociale e territoriale (politiche regionali);
  • agricoltura e pesca (tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare);
  • ambiente;
  • protezione dei consumatori;
  • trasporti;
  • reti trans-europee;
  • energia;
  • spazio di libertà sicurezza e giustizia;
  • problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, limitatamente agli aspetti definiti nel TFUE;
  • ricerca, sviluppo tecnologico, spazio;
  • cooperazione allo sviluppo e agli aiuti umanitari.

Al fine di scongiurare delle sovrapposizioni normative, il TFUE stabilisce che i paesi dell’UE esercitano la propria competenza laddove l’Unione non la esercita o abbia deciso di non esercitarla.

3. Competenze di sostegno (art. 6 del TFUE): l’operato dell’Unione è limitato a sostenere, coordinare o completare l’azione dei Paesi membri per il conseguimento di obiettivi comuni. In esecuzione di questo tipo di competenze, gli atti dell’Unione giuridicamente vincolanti non richiedono l’armonizzazione delle leggi o dei regolamenti dei paesi membri.

In questa categoria di competenze troviamo:

  • tutela e miglioramento della salute umana;
  • industria;
  • cultura;
  • turismo;
  • istruzione, formazione professionale, gioventù e sport;
  • protezione civile;
  • cooperazione amministrativa.

4. Competenze particolari: la politica estera e di sicurezza comune dell’UE (PESC) che ha lo scopo di:

  • preservare la pace;
  • rafforzare la sicurezza internazionale;
  • promuovere la cooperazione internazionale, la democrazia, lo stato di diritto, il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

L’attuazione di tale politica prevede la partecipazione limitata del Parlamento europeo e della Commissione europea nel procedimento decisionale e l’esclusione di qualsiasi attività legislativa. Tale politica è definita e attuata dal Consiglio europeo (formato dai capi di Stato e di governo dei paesi dell’UE) e dal Consiglio (formato da rappresentanti di ogni paese dell’UE a livello ministeriale).

Il presidente del Consiglio europeo e l’alto rappresentante dell’Unione per la politica estera e di sicurezza rappresentano l’UE in materia di politica estera e di sicurezza comune.

Esercizio delle competenze

L’articolo 5 del TUE stabilisce altresì due fondamentali principi su cui si fonda l’esercizio delle competenze dell’UE:

  • proporzionalità: l’UE esercita le proprie competenze in rapporto con la finalità perseguita. Tale principio serve ad inquadrare e limitare le azioni delle Istituzioni europee a quanto necessario per conseguire lo scopo dell’azione;
  • sussidiarietà: nel settore delle sue competenze non esclusive, l’UE può agire solo se, e nella misura in cui, l’obiettivo di un’azione proposta non può essere raggiunto in maniera soddisfacente da parte dei paesi dell’UE, ma potrebbe essere realizzato in modo migliore a livello comunitario.

Ulteriore menzione merita il principio di applicazione diretta del diritto europeo che garantisce l’applicazione e l’efficacia diretta delle norme comunitarie all’interno dei Paesi membri.

Efficacia verticale ed orizzontale

L’efficacia diretta del diritto dell’Unione europea si distingue tra efficacia verticale ed orizzontale: con la prima si fa riferimento al rapporto tra cittadini e Paese; mentre la seconda fa riferimento ai rapporti tra singoli.

Il principio dell’efficacia diretta riguarda anche gli atti adottati dalle istituzioni sulla base dei trattati istitutivi. Tuttavia, la portata dell’efficacia diretta varia a seconda del tipo di atto (regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri).

Limiti della giurisdizione europea

Un’Europa coordinata è un valore aggiunto per tutti, tuttavia vi è una scarsa capacità di reazione dovuta ad una impostazione eccessivamente burocratica.

Un esempio può essere la gestione dell’emergenza Covid. Infatti, nonostante non vi fosse una competenza sanitaria diretta, il Consiglio europeo ha affidato alla Commissione UE la gestione centralizzata degli acquisti dei vaccini per sfruttare le economie di scala ed evitare contrasti tra gli Stati membri.

Tuttavia il sistema si è rivelato lento ed i contratti, perfezionati con eccessive variabili, sono stati onorati solo in parte per via dei ritardi nella produzione. Questo non ha impedito che alcuni Stati membri opzionassero le quote rimaste, mentre altri restavano senza le dosi programmate.

Danilo Oscar Lancini
(Europarlamentare)

 

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